IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  recante
disciplina per la programmazione, il monitoraggio  e  la  valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; 
  Visto, in particolare, l'articolo 7 del  predetto  decreto  recante
disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e  per
indebitamento, il quale prevede al comma  6  che  dette  disposizioni
siano ridefinite per gli anni successivi con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanare  entro  il  mese  di
dicembre antecedente  al  successivo  triennio  di  programmazione  e
avente validita' triennale; 
  Visto l'articolo 66, comma  13-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,  il  quale  prevede:
«Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali,  puo'
procedere ad assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  e  di
ricercatori  a  tempo  determinato  nel  limite  di  un   contingente
corrispondente ad una  spesa  pari  al  venti  per  cento  di  quella
relativa al corrispondente  personale  complessivamente  cessato  dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata  nella
misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del  60  per  cento
per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno  2017  e  del  100  per
cento  a  decorrere  dall'anno  2018.   L'attribuzione   a   ciascuna
universita' del  contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai  periodi
precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  49.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Al  fine  di
completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre  2014,
le  disposizioni  precedenti  non  si  applicano  agli  istituti   ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  8  luglio  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  1°
dicembre 2005.» 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2011,  n.  199,  recante
disciplina  del  dissesto  finanziario  delle   universita'   e   del
commissariamento degli Atenei; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e  in  particolare
l'articolo 14, comma 4. 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  ed  in
particolare  l'articolo  5,  comma  3,  come  da  ultimo   modificato
dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  Considerata la necessita' di  procedere  alla  ridefinizione  delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49  del
2012,  per  la  determinazione  delle  facolta'  assunzionali   delle
universita' relative al triennio 2015-2017; 
  Ritenuta l'opportunita' di assicurare ad ogni ateneo un contingente
minimo assunzionale per una spesa media  pari  al  30  per  cento  di
quella  relativa  al  personale  cessato   dal   servizio   nell'anno
precedente  e,  esclusivamente  per  le  universita'   con   migliori
indicatori di bilancio,  la  possibilita'  di  disporre  di  maggiori
margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli
articoli 5 e 6 del decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  e
successive modificazioni, nonche' la  sostenibilita'  e  l'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale delle universita',  fatto  salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011,  n.  199,  e
ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni  a
tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione
vigente, che definiscono i livelli  occupazionali  massimi  su  scala
nazionale, per il triennio 2015-2017 si prevede che: 
    a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
un valore dell'indicatore delle spese di personale pari  o  superiore
all'80 per cento o con un importo delle spese di  personale  e  degli
oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del  2012,  al
netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6,  comma  4,
lettera c), del medesimo decreto, puo'  procedere  all'assunzione  di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non
superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal
servizio nell'anno precedente; 
    b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
valori inferiori a quelli di  cui  alla  lettera  a)  puo'  procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori  a
tempo determinato, con oneri a carico del proprio  bilancio  per  una
spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al
personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
importo pari al 20 per cento del  margine  ricompreso  tra  l'82  per
cento delle entrate di cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo  decreto,  e  la
somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo  a
carico del  bilancio  di  ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31
dicembre dell'anno precedente; 
    c)  gli  atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle
spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per
cento delle entrate di cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del  medesimo  decreto,  non
possono contrarre nuovi mutui e  altre  forme  di  indebitamento  con
oneri a carico del proprio bilancio; 
    d)  gli  atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento  superiore  al  10  per   cento   o   con   un   valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80  per  cento
possono contrarre ulteriori  forme  di  indebitamento  a  carico  del
proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'ateneo  di  esercizio  e  alla  predisposizione  di  un  piano   di
sostenibilita' finanziaria redatto  secondo  modalita'  definite  con
decreto   della   competente   Direzione   generale   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di   seguito
denominato Ministero, e inviato, entro 15 giorni dalla  delibera,  al
Ministero  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   per
l'approvazione. 
  2. Sono in ogni caso consentite: 
    a) le assunzioni di personale riservate alle categorie  protette,
nei limiti della quota  d'obbligo,  e  quelle  relative  a  personale
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49  del
2012; 
    b)  la  contrazione  di  forme   di   indebitamento   con   oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni. 
  3. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto  dall'ateneo
e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio
dei   revisori   dei   conti,   e'   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto
anche della situazione di indebitamento degli enti e  delle  societa'
partecipate. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di  cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche' alla successiva  verifica
del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1,  comunicando  gli
esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1,  lettera  b)  e'
determinata fino a concorrenza dei limiti di  spesa,  ove  esistenti,
fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn  over
del sistema universitario e non puo' comunque determinare annualmente
una attribuzione  di  facolta'  assunzionali  a  livello  di  singola
istituzione universitaria superiore rispettivamente a: 
  a) per le universita' statali, centodieci per cento dei risparmi da
cessazioni dell'anno precedente; 
  b) per gli istituti universitari ad  ordinamento  speciale,  cinque
per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato
e dei ricercatori a tempo determinato  in  servizio  al  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  6. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese  per
indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto al comma 1: 
  a) determinano responsabilita' per danno erariale nei confronti dei
componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte; 
  b)  comportano  penalizzazioni  nelle  assegnazioni  del  Fondo  di
finanziamento ordinario  delle  universita'  (FFO)  da  corrispondere
all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un
importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita'. 
    
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di
controllo per il controllo  preventivo  di  regolarita'  contabile  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2014 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Renzi 
 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Giannini 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  Affari  esteri,
Reg.ne Prev. n. 551